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European Accessibility Act: come cambia l’accessibilità digitale dal 28 giugno 2025

In Europa vivono oltre 87 milioni di persone con disabilità e tenendo conto anche dell’invecchiamento della società diventa importante rimuovere le barriere digitali per consentire a tutti di accedere agli strumenti digitali e raggiungere così un pubblico più ampio e fedele.

Con l’entrata in vigore il 28 giugno 2025 dell’European Accessibility Act i prodotti e servizi digitali devono diventare accessibili e tra questi rientrano anche i siti web e le applicazioni mobili. Interfacce semplici e accessibili servono a migliorare l’esperienza per tutti gli utenti, inclusi anziani, utenti mobile e persone con competenze digitali ridotte. I contenuti accessibili rispettano molte buone pratiche SEO, migliorando il posizionamento nei motori di ricerca.

Essere conformi all’EAA non rappresenta solo la conformità alla normativa ma è anche un segnale di responsabilità etica e di inclusione, che può rafforzare l’immagine aziendale.

Ma che cos’è l’European Accessibility Act e a chi si rivolge? Quali prodotti e servizi ne sono soggetti e cosa si deve fare per adeguarsi alla nuova normativa evitando sanzioni e penalizzazioni?

European Accessibility Act 2025: che cos’è?

L’EAA è una direttiva del Parlamento Europeo riguardante l’accessibilità digitale emanata nel 2019 (Direttiva UE 2019/882), nello specifico fa riferimento ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi a favore delle persone con disabilità.

In Italia è stata recepita nel 2022 ed entrerà in vigore il 28 giugno 2025 con l’obiettivo di agevolare le persone con disabilità e garantire la loro piena partecipazione alla vita economica e sociale.

L’European Accessibility Act in Italia

 L’European Accessibility Act (EAA) si inserisce nel più ampio contesto delle politiche europee per la parità dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità, in linea con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. In Italia l’EAA si affianca alla già presente normativa in materia di accessibilità rappresentata dalla Legge Stanca (Legge 4/2004) che già prevede degli obblighi per le versioni digitali di prodotti e servizi di Pubbliche Amministrazioni, aziende concessionarie di servizi pubblici e grandi aziende, ovvero tutte quelle imprese che hanno un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni. A questi soggetti infatti è già richiesto il rispetto delle linee guida dell’AgID, la dichiarazione di accessibilità annuale, la redazione degli obiettivi di accessibilità, un meccanismo di feedback per la segnalazione di eventuali problemi.

Dal 28 giugno 2025 l’obbligo è esteso alle piccole e medie imprese, si applica alle aziende con 10 dipendenti o più e/o con un fatturato annuo superiore a 2 milioni di euro.

La legge Stanca fa riferimento alle Linee Guida per l’Accessibilità dei contenuti web (WCAG), in particolare per il livello AA e la norma EN 301 549.

A chi si rivolge l’EAA 2025?

L’European Accessibility Act prevede che dal 28 giugno l’accessibilità non sarà più richiesta solo a enti pubblici e grandi aziende ma anche a molte realtà appartenenti al settore privato, escluse le microimprese.

Nel dettaglio dovranno adeguarsi alla nuova normativa tutte le aziende private con più di 10 dipendenti e oltre 2 milioni di fatturato annuo.

Il settore pubblico e i fornitori della Pubblica Amministrazione devono già essere accessibili come previsto dalla Direttiva UE 2016/2102, nel dettaglio siti web, app e servizi digitali di Comuni, Regioni, Ministeri, scuole, università ecc. Dovranno rispettare l’adeguamento anche il settore della sanità e dei suoi servizi essenziali come i portali web, i sistemi di prenotazione e i servizi online e i fornitori di servizi al P.A. ovvero le aziende che realizzano software, siti web o piattaforme per la Pubblica amministrazione, indipendentemente da forma giuridica e dimensione.

Sono esentate le microimprese (aziende con meno di 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato annuo) alle quali si consiglia comunque di valutare l’adesione a buone pratiche di accessibilità, mentre sono previste delle deroghe per piccole e medie imprese con meno di 250 dipendenti. In questo caso il loro fatturato non deve superare i 50 milioni di euro e il totale di bilancio annuo deve rimanere sotto i 43 milioni di euro.

Queste aziende possono invocare l’onere sproporzionato, una clausola di salvaguardia della quale ci si può avvalere se in possesso una relazione documentata che dimostri l’antieconomicità della produzione, distribuzione e vendita dei prodotti che i costi per l’accessibilità di siti, e-commerce e app comportano, e lo stravolgimento del prodotto o servizio che L’EAA può generare. La documentazione sull’onere sproporzionato va conservata e rinnovata ogni 5 anni.

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L’European Accessibility Act è l’opportunità per le aziende di contribuire ad una società digitale sempre più inclusiva e di promuovere l’uguaglianza migliorando l’esperienza degli utenti.

Se vuoi rendere accessibile il tuo sito web ed essere conforme alla normativa il team di Condiviso offre un servizio dedicato per verificare l’accessibilità dei siti web e redigere la dichiarazione di conformità richiesta dalla normativa.

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Prodotti e servizi soggetti all’EAA

  • Hardware (smartphone, tablet, pc, smart tv, etc) e relativi software e sistemi operativi
  • App e siti web riguardanti trasporti, servizi bancari e finanziari ed e-commerce
  • Prodotti e servizi per l’accesso a media audiovisivi (ad esempio le piattaforme di streaming)
  • E-book e e-reader (software di lettura)
  • Terminali di pagamento, informativi e self-service
  • Macchinari per l’emissione di biglietti, il check-in e sportelli automatici
  • Prodotti e servizi per la comunicazione elettronica (ad esempio i servizi di messaggistica)

Termini e periodo di transizione previsti dall’EAA

L’European Accessibility Act (EAA) introduce una distinzione importante:

  • Prodotti: solo quelli immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025 dovranno rispettare i requisiti di accessibilità.
  • Servizi: tutti i servizi rivolti ai consumatori dovranno essere conformi se forniti dopo il 28 giugno 2025, indipendentemente da quando sono stati creati.

Questa differenza è cruciale: per i servizi, conta il momento della fornitura, non della creazione. Se un servizio continua ad essere offerto dopo la data indicata, deve essere conforme all’EAA.

Sono previsti inoltre periodi di transizione:

  • Dal 28 giugno 2025, l’EAA sarà applicabile a tutti i nuovi prodotti e servizi.
  • I prodotti già presenti sul mercato prima di tale data potranno essere venduti fino al 28 giugno 2030, anche se non conformi.
  • I servizi già attivi prima del 28 giugno 2025 dovranno essere resi conformi entro il 28 giugno 2030, a meno che non subiscano modifiche sostanziali prima, nel qual caso dovranno adeguarsi subito.

Adeguamento all’EAA: cosa fare

La conformità deve essere ottenuta entro il 28 giugno 2025 e per evitare sanzioni le aziende devono rendere accessibili i propri siti web adottando un piano d’azione ben strutturato, iniziando da un’analisi accurata dello stato attuale dei propri prodotti e servizi digitali.

Sono 4 i principi di accessibilità, nel dettaglio la versione 2.1 e 2.2 degli standard WCAG (Web Accessibility Guidelines) che l’European Accessibility Act 2025 prende in considerazione.

  • Percepibile: tutte le informazioni, gli elementi e i componenti dell’interfaccia devono poter essere percepiti dall’utente ed essere comprensibili da tutti i sensi.
  • Operabile: l’utente deve poter interagire con l’interfaccia mediante l’utilizzo di tastiere o tecnologie assistive.
  • Comprensibile: le informazioni, i contenuti e le possibili operazioni da compiere sull’interfaccia devono essere comprensibili e la navigazione deve essere chiara e semplice nell’utilizzo.
  • Robusto: agli utenti deve essere sempre garantita la possibilità di accedere ai contenuti nonostante l’avanzamento della tecnologia. I contenuti devono rimanere accessibili e compatibili con i dispositivi e le tecnologie assistive.

La procedura di adeguamento all’EAA richiede diversi passaggi:

  1. Audit di accessibilità

Come primo passaggio è necessario eseguire un audit di accessibilità ovvero un’analisi tecnica dettagliata, con l’obiettivo di individuare tutti gli ostacoli che rendono complesso l’accesso ai contenuti digitali per gli utenti con disabilità. L’audit comprende diverse azioni:

  • verificare la conformità alle WCAG 2.1 livello AA ovvero lo standard internazionale a cui fa riferimento l’accessibilità digitale;
  • analizzare la navigazione da tastiera e la compatibilità con tecnologie assistive (ad esempio screen reader e dispositivi alternativi), per garantire la corretta interazione a chi ha disabilità motorie o visive;
  • controllare il contrasto cromatico e della leggibilità dei testi e degli elementi grafici in modo che favoriscano la corretta percezione da utenti con disabilità visive;
  • valutare l’accessibilità dei moduli online e dei percorsi di navigazione (ad esempio la registrazione, checkout e la compilazione di form);
  • testare il sito con utenti reali per verificarne l’efficacia e l’usabilità.

Una volta terminato l’audit viene redatto un report tecnico dettagliato in cui vengono elencate le criticità che sono state individuate e un percorso degli interventi necessari organizzati per priorità.

  1. Azioni correttive

In base a quanto emerso dall’audit di accessibilità si prosegue con l’adeguamento delle piattaforme digitali in base ai requisiti normativi. Per farlo è necessario:

  • ottimizzare il codice per assicurarsi la compatibilità con le tecnologie assistive;
  • migliorare l’architettura informativa e della navigabilità in modo da rendere più semplice e intuitivo l’accesso ai contenuti;
  • Controllo dei testi e del linguaggio al fine di garantire chiarezza e comprensione ad ogni utente;
  • adeguare i moduli, i documenti e i contenuti multimediali per renderli fruibili a lettori di schermo e dispositivi alternativi.

Al termine di questi passaggi sarà necessario pubblicare la Dichiarazione di accessibilità sul proprio sito web o su AGID nel caso delle Pubbliche Amministrazioni.

  1. Formazione del personale

Per garantire continuità è necessario avere le giuste competenze all’interno del team che si occupa dei contenuti digitali, per questo è necessaria la formazione del personale. L’accessibilità richiede un lavoro continuativo nel progettare e aggiornare i contenuti accessibili, comprendere gli aspetti legali, tecnici e strategici dell’EAA e inserire il flusso di lavoro dell’accessibilità all’interno del lavoro quotidiano per renderlo un elemento di qualità e inclusione.

  1. Monitoraggio e aggiornamento continuo

Una volta che si ottiene la conformità è strettamente necessario mantenerla nel tempo, e per farlo servono:

  • analisi periodiche per mantenere accessibili i contenuti con l’evolversi delle tecnologie;
  • l’analisi dell’esperienza utente, per individuare e risolvere nuovi ed eventuali ostacoli all’accessibilità;
  • aggiornamento costante sulla normativa e le linee guida internazionali.

Sanzioni

Sia le aziende private che le pubbliche amministrazioni che non rispettano le norme previste dall’European Accessibility Act possono incorrere in sanzioni.

Per le Imprese private che non rendono accessibili i propri prodotti e servizi digitali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 40.000 euro definite in base a diversi criteri: gravità della violazione, quantità di prodotti e servizi non conformi, numero di utenti coinvolti.

Le autorità competenti, AgID per i servizi digitali e Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i prodotti, hanno la facoltà di:

  • ritirare i prodotti dal mercato o eventualmente vietarne la commercializzazione;
  • decretare sanzioni fino a 30.000 ;
  • aumentare le sanzioni per recidive o mancata collaborazione durante i controlli;
  • applicare sanzioni a organismi notificati in caso di certificazioni non valide.

Nel caso in cui l’azienda sanzionata abbia un fatturato superiore a 500 milioni di euro è prevista un’ulteriore sanzione fino al 5% del fatturato, come decretato dalla Legge Stanca e seguenti modifiche.

Per quanto riguarda le P.A. l’art. 9 della Legge Stanca (L.4/2004) stabilisce una sanzione disciplinare verso i dirigenti responsabili del mancato rispetto dei requisiti di accessibilità disponendo a discrezione un richiamo formale, una revoca dell’incarico o responsabilità dirigenziale e disciplinare in base alle norme sulla performance.

Nel caso in cui sia esplicitamente previsto il rispetto delle linee guida AgID (art. 4, comma 2 della Legge Stanca e circolare AgID n.3/2022) i contratti per lo sviluppo o aggiornamento di siti e app pubblici sono ritenuti nulli.

Infine, in caso di contestazioni, i cittadini possono rivolgersi al Difensore civico per il Digitale, il quale può attivare la procedura di verifica e, se le irregolarità non vengono corrette, può far applicare una sanzione fino al 5% del fatturato dell’ente responsabile.

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L’European Accessibility Act è l’opportunità per le aziende di contribuire ad una società digitale sempre più inclusiva e di promuovere l’uguaglianza migliorando l’esperienza degli utenti.

Se vuoi rendere accessibile il tuo sito web ed essere conforme alla normativa il team di Condiviso offre un servizio dedicato per verificare l’accessibilità dei siti web e redigere la dichiarazione di conformità richiesta dalla normativa.

Se sei interessato/a contattaci via mail info@condiviso.coop o via telefonica +39 010 8568340 e ti spiegheremo più nel dettaglio tutto quello che devi sapere e magari valutare insieme i prossimi passi.

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